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La Banca deve predisporre la proposta di contratto di anticipo sulla base di quanto previsto all'art. 3 dell'Accordo quadro. Il contratto di anticipo si considera perfezionato con l'accettazione, da parte della Banca, della proposta presentava precedentemente dal Richiedente, secondo lo schema allegato all'Accordo quadro.
Il contratto di Anticipo si intende perfezionato con l’accettazione da parte della Banca della proposta contrattuale presentata dal Richiedente e con la comunicazione della Banca all’Ente erogatore dell’accettazione della domanda di anticipo.
Il contratto di Anticipodiventa efficace con la comunicazione della presa d’atto da parte dell’Ente erogatore alla Banca. L’Ente erogatore ha 30gg di tempo per inviare tale comunicazione, trascorsi i quali il contratto di Anticipo TFS/TFR è automaticamente risolto. Anche qualora a seguito delle verifiche, previste dall' art. 6, comma 5 del DPCM n. 51 del 2020, l'Ente erogatore comunichi alla Banca un importo cedibile minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.
Consulta l’ Accordo quadro.
La Banca non può applicare all’Anticipo commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse, salvo quanto previsto dall’Accordo quadro in caso di Estinzione anticipata.
La Banca che intende recedere dall’Accordo quadro ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica attraverso il presente portale, e per conoscenza all’ABI.
Il recesso non produce effetti nè sulle operazioni di anticipo perfezionate dalla Banca prima della data di recesso, nè sulle domande presentate dal Richiedente prima di tale data.