Data pubblicazione: 23/12/2022  prot. 47621 - 10/06/2022

richiesta di parere in merito alla possibilità di erogazione del buono pasto ai dipendenti ammessi alla fruizione del lavoro agile.

Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può assumere le decisioni ritenute più opportune per l'erogazione di buono pasto in favore dei dipendenti ammessi al lavoro agile




All’Agenzia ******
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Oggetto: richiesta di parere in merito alla possibilità di erogazione del buono pasto ai dipendenti ammessi alla fruizione del lavoro agile.


Si fa riferimento alla nota prot. n. 4592 del 22 marzo 2022, acquisita in pari data con protocollo DFP n. 25140, con la quale è stato richiesto l’avviso dello scrivente Dipartimento in ordine alla facoltà di codesta Agenzia di corrispondere il buono pasto ai dipendenti che svolgono l’attività di servizio in modalità agile, previa stipula di un verbale di intesa con le OO.SS. rappresentative e le RSU.
Al riguardo, deve premettersi che, a seguito del superamento della fase emergenziale, il lavoro agile non costituisce più la modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione lavorativa; ciò per effetto delle diposizioni normative emanate per garantire, a decorrere dal 15 ottobre 2021, il ritorno in presenza del personale pubblico. Tuttavia, gli ultimi orientamenti applicativi resi dal Dipartimento sulla tematica di cui trattasi, peraltro richiamati nella stessa richiesta di parere inviata, pur riferendosi ad un periodo coincidente con la fase acuta dell’emergenza sanitaria, possono ritenersi, allo stato, ancora attuali per la soluzione della questione proposta.
Per completezza di informazione, si rappresenta che nell’ultimo CCNL del comparto Funzioni centrali firmato il 9 maggio scorso è stata introdotta la regolamentazione del “lavoro a distanza” con la previsione di specifiche clausole relative al lavoro agile ex l. n. 81 del 2017 e a quello da remoto. Per quanto riguarda il lavoro agile, è stato, tra l’altro, specificato, all’articolo 36, comma 3, che: “Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione, con le precisazioni di cui al presente Titolo”. Nelle giornate di smart-working è inoltre consentito di fruire di alcune tipologie di permessi ad ore, come previsto dall’articolo 39, comma 2, del predetto CCNL, mentre è esclusa la possibilità di effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
In definitiva, non può che ribadirsi quanto già affermato in occasione dei precedenti orientamenti sul punto, ovvero che ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può assumere le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasto sostitutivi, alle conseguenti modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori, nel rispetto del vigente quadro normativo e contrattuale.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti