Data pubblicazione: 08/08/2025 prot. 59632 - 08/08/2025
parere in materia di proroga di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il rinnovo di un incarico di funzione dirigenziale ad uno stesso soggetto deve essere considerato come un nuovo incarico da conferire in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non avendo il legislatore contemplato l’istituto della proroga, che, per sua stessa natura, risulterebbe, in via di principio, in contrasto tanto con la richiamata disciplina, non suscettibile di deroghe, se non in casi espressamente previsti da puntuali disposizioni di legge e sempre che ricorra la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, quanto con i principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa
Agenzia omissis
e, p.c. Ministero omissis
Rif.:Vs. prot. n. omissis
Oggetto: parere in materia di proroga di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si riscontrano le note in riferimento con le quali codesta Agenzia omissis ha chiesto un parere in ordine alla possibilità “di disporre limitate proroghe di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e, più in particolare, di quelli conferiti ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 19“(…anche in assenza di circostanze eccezionali e impreviste)”.
In primo luogo, si ritiene opportuno tenere in considerazione il quadro normativo di riferimento in materia tracciato dal legislatore, - al quale il regolamento di amministrazione di codesta Agenzia omissis fa espressamente rinvio[1] -, che stabilisce le modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti di ruolo dell’amministrazione conferente o a dirigenti non appartenenti a tale ruolo, purché dipendenti di pubbliche amministrazioni.
Inoltre, il richiamato articolo 19, al comma 6[2], prevede anche la possibilità che gli incarichi dirigenziali de quibus possano essere conferiti a personale esterno all’amministrazione, purché in possesso di requisiti specificamente previsti.
Il procedimento di conferimento degli incarichi disciplinato dall’articolo 19 è caratterizzato da un’adeguata pubblicità e trasparenza nonché da una ponderata valutazione delle professionalità dei dirigenti interessati in relazione alle caratteristiche di ciascun incarico, affinché l’amministrazione individui il profilo dirigenziale più rispondente allo svolgimento dell’incarico stesso.
E, infatti, la disposizione normativa in esame stabilisce i principi che presiedono al conferimento degli incarichi dirigenziali, prescrivendo:
- di assicurare la conoscibilità, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, del numero e della tipologia dei posti di funzione che si rendano disponibili nella dotazione organica e dei criteri di scelta;
- di acquisire le disponibilità dei dirigenti e di valutarle;
- di stabilire la durata dell’incarico, prevedendone, altresì, la rinnovabilità, nel rispetto di determinate condizioni.
A tal riguardo, giova evidenziare che, in assenza di una normativa specificamente applicabile, il rinnovo di un incarico ad uno stesso soggetto deve essere considerato come un nuovo incarico da conferire, in ogni caso, all’esito di una procedura di interpello e in applicazione delle disposizioni contenute nel più volte menzionato articolo 19.
Anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 180/2014/PREV, ha precisato che la tesi secondo cui il rinnovo dell’incarico sarebbe sottratto alla procedura comparativa non è condivisibile sul piano generale, ponendosi in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e che, riguardo alla durata, “l’elemento temporale pertiene, ineludibilmente, ad ogni conferimento di incarico e non ne prescinde”.
Con riferimento, poi, alla specifica questione posta da codesta omissis, relativa ad incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del già richiamato comma 6 dell’articolo 19, giova, preliminarmente, richiamare l’orientamento della Sezione centrale di controllo sulla legittimità degli atti della Corte dei conti (Deliberazione n. SCCLEG/4/2022/PREV), secondo cui la previsione recata da tale disposizione legislativa, laddove fa riferimento alla “particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”, assurge ad ulteriore presupposto di legittimità, implicando che deve ritenersi ammissibile il ricorso a professionalità esterne ai ruoli dell’Amministrazione solo dopo aver accertato che all’interno di quest’ultima manchino le competenze professionali richieste.
L’onere della previa verifica circa l’insussistenza di risorse dirigenziali di ruolo discende dal carattere eccezionale e sussidiario della procedura stessa, volta al conferimento di un incarico dirigenziale. Del resto, il sistema di provvista del personale dirigenziale disciplinato dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valuta eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali ad altri soggetti, in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l’incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale.
Tutto ciò premesso, tra le disposizioni contenute nel suddetto articolo 19, il legislatore non ha contemplato, altresì, l’istituto della proroga, che, per sua stessa natura, risulterebbe, in via di principio, in contrasto tanto con la richiamata disciplina, non suscettibile di deroghe, se non in casi espressamente previsti da puntuali disposizioni di legge[3] e sempre che ricorra la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, quanto con i principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
A tal riguardo, si fa espresso richiamo anche alla Direttiva n. 10/2007 dell’allora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione che, stabilendo i criteri per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, nell’ambito della disciplina dedicata alla “Durata degli incarichi”, prevede che” (…) non sono ammesse proroghe degli incarichi in atto (non previste dalla vigente normativa) (…)”.
Infine, sempre sotto il profilo della durata degli incarichi, è anche possibile che si configuri un conflitto tra l’istituto della proroga e la disciplina contenuta nel suddetto articolo 19, volta a scongiurare il conferimento di incarichi troppo brevi e a consentire, conseguentemente, al soggetto incaricato di disporre di un termine adeguato al raggiungimento degli obiettivi assegnati in relazione al proprio incarico.
Tanto si rappresenta nell’ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni attribuiti dalla legge a questo Dipartimento al fine di supportare codesta Amministrazione nelle determinazioni da assumere in base alla propria autonomia gestionale e nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Direttore dell’Ufficio
Alfonso Migliore
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
[1] omissis.
[2] “6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.”
[3] Vedasi, per esempio, quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 31/12/2024, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28/02/2025, n. 20: “Al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185.”