No. La banca perfeziona l’operazione di anticipo TFS/TFR sulla base della tipologia di certificazione del diritto all’anticipazione presentata dal soggetto richiedente, rilasciata dall’ente erogatore. Se il soggetto richiedente presenta, in sede di richiesta di anticipazione, la certificazione per il diritto all’anticipazione ai sensi dell’art. 23 del DL n.4/2019, l’intermediario finanziario deve necessariamente avviare la procedura prevista dalla legge, sulla base di quanto indicato nella stessa certificazione. Allo stesso modo, l’intermediario finanziario potrà procedere al perfezionamento dell’operazione di anticipo alle condizioni di mercato, qualora la certificazione presentata dal soggetto richiedente non sia riferita all’art. 23 del DL n. 4/2019.